La normativa in deroga
Il c.d. “Decreto Agosto”, convertito dalla Legge n. 126 del 13.10.2020, ha previsto la facoltà di sospendere (in tutto o in parte) le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nei bilanci relativi all’esercizio in corso alla data del 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del decreto); per i soggetti con periodo coincidente con l’anno solare il bilancio sarà quello al 31/12/2020.
Tale possibilità rappresenta una deroga alla norma prevista dall’art. 2426 primo comma n. 2) c.c., secondo cui “il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione…”.
Chi potrà usufruire della deroga
Solamente i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali potranno beneficiare di tale disposizione in deroga. Sono pertanto tutti quei soggetti che per la redazione del bilancio applicano le norme del codice civile e i principi contabili nazionali emessi dall’OIC, mentre restano esclusi i cosiddetti soggetti IAS/IFRS.
Si ritenere che possano applicare tale norma anche le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le cosiddette micro-imprese.
Le conseguenze contabili
Dal punto di vista contabile la norma prevede che la quota di ammortamento sospesa venga imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio siano differite le quote successive; si determina pertanto un allungamento del piano originario di ammortamento.
Se il piano di ammortamento non può essere prolungato (è il caso ad esempio di oneri pluriennali legati ad un contratto a scadenza prestabilita) le quote sospese andranno spalmate per la residua vita utile.
Le imprese che si avvalgono di tale deroga sono obbligate a destinare ad una riserva di utili indisponibile un ammontare “corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata”. Nel caso in cui gli utili dell’esercizio 2020 non fossero sufficienti per vincolare tale riserva, si dovranno utilizzare riserve di utili o altre riserve disponibili già presenti nel bilancio. Infine, nel caso in cui anche le riserve disponibili non fossero sufficienti, il vincolo di indisponibilità dovrà essere rinviato agli utili degli esercizi successivi che dovranno essere destinati alla formazione della corrispondente riserva indisponibile.
Le informazioni in Nota Integrativa
In Nota integrativa vanno specificate:
- le ragioni della deroga;
- l’iscrizione e l’importo della riserva indisponibile o del vincolo degli utili futuri;
- gli effetti sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico dell’esercizio.
Nel caso delle micro imprese (non obbligate alla redazione della Nota integrativa) si ritiene che l’informativa vada fornita in calce allo Stato patrimoniale.
Gli aspetti fiscali
Sotto il profilo fiscale, la norma ammette comunque la deduzione delle quote di ammortamento non imputate a Conto economico “alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR”. Tale previsione è valida anche ai fini IRAP.
Ciò comporta un disallineamento tra valore civilistico e fiscale il quale determina, nella relativa dichiarazione dei redditi, una variazione in diminuzione con stanziamento di imposte differite passive nel bilancio. Queste ultime potranno essere riassorbite nell’ultimo esercizio di ammortamento civilistico, posto che per il medesimo periodo di imposta non si avrà alcuna quota di ammortamento fiscalmente deducibile.
Si ritiene che la sospensione degli ammortamenti non abbia impatti sugli eventuali super/iper ammortamenti, che pertanto, se spettanti, non subiscono alcuna limitazione.
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