Quando si effettuano lavori sulla propria abitazione, è importante verificare se le spese sostenute possano beneficiare della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. La normativa non riconosce automaticamente la detrazione per qualsiasi intervento: il beneficio dipende dalla tipologia dei lavori eseguiti e dalla loro corretta qualificazione sotto il profilo edilizio e fiscale.
Gli interventi in edilizia libera
Una particolare attenzione deve essere riservata agli interventi che rientrano nell’edilizia libera, ossia quei lavori che, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e del Glossario dell’Edilizia Libera (D.M. 2 marzo 2018), possono essere eseguiti senza la preventiva presentazione di un titolo abilitativo.
Tra gli interventi più frequenti rientrano, a titolo esemplificativo:
- la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione delle finiture degli edifici;
- la sostituzione di pavimentazioni interne ed esterne;
- la sostituzione di infissi interni ed esterni, nel rispetto delle caratteristiche previste dalla normativa vigente;
- la riparazione o sostituzione di grondaie e pluviali;
- gli interventi sulle recinzioni, cancelli e muri di cinta che non comportino modifiche sostanziali;
- l’installazione di pompe di calore di limitata potenza e di altri impianti espressamente ricompresi nel Glossario dell’Edilizia Libera;
- l’eliminazione delle barriere architettoniche che non comporti la realizzazione di ascensori esterni o manufatti che alterino la sagoma dell’edificio.
Quando l’intervento rientra effettivamente nell’edilizia libera, non è necessario presentare una CILA, una SCIA o altro titolo edilizio. Ai fini fiscali è comunque opportuno conservare tutta la documentazione che dimostri la natura dei lavori eseguiti (fatture, bonifici parlanti, eventuali dichiarazioni dell’impresa e documentazione tecnica), così da poter dimostrare, in caso di controlli, che l’intervento era effettivamente realizzabile in edilizia libera.
Manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria
Occorre inoltre distinguere tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, poiché da questa classificazione dipende il diritto alla detrazione.
Gli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti sulle singole unità immobiliari, quali ad esempio la semplice tinteggiatura, la sostituzione di pavimenti, il rifacimento degli intonaci o la sostituzione dei sanitari senza modifiche agli impianti, non danno generalmente diritto alla detrazione per il recupero edilizio, salvo specifiche eccezioni previste dalla normativa o qualora siano eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali.
Gli interventi di manutenzione straordinaria, invece, come il rifacimento o l’adeguamento degli impianti, la realizzazione o modifica dei servizi igienici, lo spostamento di tramezzi interni o altri lavori che comportino modifiche dell’immobile senza alterarne la volumetria, possono beneficiare della detrazione fiscale. In questi casi è però indispensabile che, ove previsto dalla disciplina urbanistica, sia stato presentato il corretto titolo abilitativo (ad esempio la CILA).
La mancanza del titolo edilizio, quando obbligatorio, può infatti compromettere il diritto all’agevolazione fiscale.
Prima di iniziare qualsiasi intervento è sempre opportuno verificare, con il supporto del proprio tecnico e del consulente fiscale, la corretta classificazione dei lavori e gli adempimenti richiesti dalla normativa edilizia e tributaria. Una valutazione preventiva consente di evitare errori nella gestione della pratica e di usufruire delle agevolazioni fiscali nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti.
Il nostro Studio è a disposizione per fornire assistenza nella verifica della documentazione e nella corretta gestione fiscale delle spese di ristrutturazione. Contattaci.
AUTRICE:
Ilaria Brughini


