
La disciplina Iva delle operazioni con l’estero, effettuate con controparti soggetti passivi Iva, deve essere trattata con particolare attenzione.
L’obiettivo di queste procedure è assoggettare ad Iva gli acquisti di beni o le prestazioni di servizi, che fornitori non residenti hanno fornito a soggetti passivi nazionali.
In particolare, il fatto che l’acquisto del bene o del servizio da parte del cessionario o committente nazionale sia effettuato nei confronti di altro soggetto passivo residente in Paese UE o Extra-UE determina delle differenze rilevanti.
Ma quali sono i corretti adempimenti che il cessionario o committente nazionale deve porre in essere?
Le operazioni con l’estero, a seconda dei casi, possono richiedere:
- L’emissione di autofattura per l’integrazione dell’Iva quando le operazioni passive sono ricevute da prestatori residenti in Paesi extra-UE;
- L’integrazione della fattura, necessaria per integrare l’Iva su prestazioni passive ricevute da prestatori residenti UE.
Le regole di territorialità in ambito iva nelle operazioni estere
Quando un soggetto passivo Iva residente effettua un’operazione con un soggetto passivo estero, sia esso residente in Stati UE o Extra-UE deve tenere presenti le regole di territorialità.
Questa procedura consente di verificare se l’operazione economica effettuata risulti territorialmente rilevante ai fini Iva nel nostro Paese (o meno).
Regole di territorialità iva per gli acquisto di beni
Ai sensi dell’articolo 7 del DPR n. 633/72 l’operazione di acquisto di beni si considera effettuata in Italia quando si verificano le seguenti condizioni:
- Il bene è in Italia al momento dell’effettuazione dell’operazione (cioè consegna o spedizione);
- Si tratta di un bene nazionale, nazionalizzato, comunitario o vincolata al regime della temporanea importazione. Vediamo le singole categorie doganali che identificano i beni:
- Bene nazionale – Bene prodotto in Italia;
- Bene Comunitario – Prodotto in altri Stati membri dell’UE (ovvero prodotto Extra-UE ma ormai definitivamente importato in uno Stato UE);
- Il Bene nazionalizzato – Bene prodotto in Paese Extra-UE ma ormai definitivamente importato in Italia;
- Bene vincolato al regime della temporanea importazione – Bene prodotto in Paese Extra-UE ma importato temporaneamente in Italia per essere lavoratore successivamente riesportato ovvero quei prodotti destinati al traffico internazionale;
Regole di territorialità iva per gli acquisti di servizi
Ai sensi dell’articolo 7-ter del DPR n. 633/72 le prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio nazionale, nonché da questi a soggetti privati.
In pratica tutte le prestazioni di servizi generiche, non rientranti nelle deroghe contenute negli articoli da 7-quater a 7-septies, sono imponibili in Italia. Condizione per l’imponibilità è che le prestazioni siano rese da soggetto passivo non residente, a un soggetto passivo Iva residente.
Adempimenti del cessionario italiano in caso di territorialità iva nazionale
Un soggetto passivo Iva nazionale quando si rende conto di aver ricevuto una fattura estera territorialmente rilevante in Italia deve porsi il problema di come procedere.
Quando siamo in presenza di cessioni di beni e prestazioni di servizi, poste in essere da soggetti non residenti, e rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia dobbiamo fare riferimento all’articolo 17, comma 2, del DPR n 633/72.
Integrazione della fattura ricevuta da fornitori UE
Nelle operazioni estere la prima modalità di assolvimento dell’Iva attraverso il meccanismo del reverse charge è l’integrazione della fattura. Questo meccanismo di integrazione dell’Iva si applica alle seguenti fattispecie:
- Acquisti intracomunitari di beni – La fattura deve essere integrata con l’Iva applicando il meccanismo del (reverse charge), ai sensi dell’articolo 46 del DL n 331/93. In pratica alla fattura del fornitore estero viene applicata l’IVA se l’operazione è imponibile nel nostro Paese;
- Acquisto di beni da fornitore UE identificato in Italia. In caso di acquisti di beni già presenti in Italia da cedenti non residenti la fattura emessa dal rappresentante fiscale con partita IVA italiana è irrilevante. Tale fattura, infatti, deve considerarsi come non emessa. In questo caso, il soggetto cessionario italiano che acquista beni presenti in Italia da soggetto estero con rappresentante fiscale italiano deve chiedere l’emissione di una fattura al cedente. A sua volta, il soggetto cedente deve emettere fattura con l’indicazione della sua partita IVA comunitaria (se UE) e della partita IVA italiana (del rappresentante fiscale).
- Acquisto di servizi da fornitore UE. La tecnica da utilizzare è sempre quella dell’integrazione (articolo 17, comma 2, del DPR n. 633/72), questo solo ove il prestatore sia stabilito in altro Stato UE.
Autofattura
In tutti gli altri casi, ossia quando il fornitore non è situato in un Paese UE la tecnica da utilizzare è l’autofattura, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del DPR n. 633/72. Questa è l’unica modalità prevista per integrare l’Iva se l’operazione è rilevante Iva in Italia.
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