L’art. 3, comma 6, del Decreto Milleproroghe ha previsto che, in deroga agli art. 2364 c.c. (per le Spa) e l’art. 2478-bis c.c. (per le Srl) ed in deroga delle diverse disposizioni statutarie, la convocazione dell’assemblea ordinaria per l’approvazione dei bilanci 2020 può essere effettuata entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. La disposizione non prevede l’obbligo, bensì la facoltà di beneficiare del maggior termine per le convocazioni dell’assemblea.
Per quali società si applica?
Le misure sopra citate possono essere adottate da:
- Società per azioni quotate e non quotate;
- Società in accomandita per azioni;
- Società a responsabilità limitata;
- Società cooperative;
- Mutue assicuratrici;
- Banche di credito cooperativo e banche popolari.
Si tratta di tutti quelle entità giuridiche in cui è prevista la presenza di un organo assembleare che, per legge, si deve riunire per deliberare l’approvazione del bilancio.
Le eventuali perdite emergenti dal Bilancio 2020
La grave crisi economica che ha colpito molti settori a seguito della pandemia COVID-19 avrà forti ripercussioni anche sui risultati dei bilanci degli esercizi in corso al 31/12/2020, facendo registrare con grande probabilità delle perdite che potrebbero minare l’integrità patrimoniale delle società e la loro continuità aziendale.
Al fine di contenere i rischi sopra descritti, l’art. 1 comma 266 della L. 178/2020 (in sostituzione dell’art. 6 del DL 23/2020) ha concesso un termine più ampio per la copertura delle perdite rilevanti ex artt. 2446, 2447 e 2482-bis e 2482-ter c.c. emergenti dai bilanci in corso al 31 dicembre 2020.
Nello specifico la norma prevede:
- al comma 1 che la sospensione degli obblighi di riduzione del capitale sociale, di ricapitalizzazione e di scioglimento, previsti dai sopra citati articoli, si applica alle “perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”;
- ai commi 2 e 3 la possibilità di posticipare al quinto esercizio successivo il termine entro cui devono essere adottate le idonee misure volte a rimuovere le perdite “significative”, rendendo di nuovo operanti le cause di scioglimento della società.
L’organo amministrativo è comunque tenuto a convocare “senza indugio” l’assemblea sottoponendo alla stessa una relazione sulla situazione patrimoniale (con le osservazioni del collegio sindacale o del revisore nel caso di srl sprovvista dell’organo di controllo). L’assemblea, dopo aver esaminato i suddetti documenti, potrà deliberare di rinviare “gli opportuni provvedimenti” entro il termine massimo coincidente con quello di approvazione del bilancio 2025.
Aspetti contabili
Nel caso in cui si decida per il rinvio della perdita 2020 agli esercizi successici sarà necessario contabilizzare la stessa nella voce del passivo patrimoniale “VIII – Utile (perdite) portato a nuovo”, separatamente da altre perdite portate a nuovo che non sono ammesse a tale agevolazione, inserendo anche un’apposita informativa in Nota Integrativa.
A tal proposito il comma 4 dell’art. 6 dispone che “le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio”.
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