
La liquidazione controllata è una procedura di sovraindebitamento regolata dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza con il quale il debitore si limita a dichiararsi sovra indebitato e a mettere tutto il proprio patrimonio a disposizione dei creditori, con l’obiettivo di pervenire al beneficio dell’esdebitazione.
A chi è rivolta la liquidazione controllata?
Tale procedura è rivolta all’imprenditore “sotto soglia”, ovvero a colui che non è assoggettabile alla Liquidazione Giudiziale (ex fallimento).
Trattasi quindi di chi presenta congiuntamente:
- Attivo patrimoniale non superiore ad € 300.000 negli ultimi tre esercizi
- Ricavi annui non superiori ad € 200.000 negli ultimi tre esercizi
- Debiti anche non scaduti non superiori ad € 500.000 al momento della domanda
Cosa s’intende per sovra indebitato?
Si definisce stato di sovraindebitamento la condizione del debitore quando versa in una situazione di “crisi” o di “insolvenza”.
Per crisi si fa riferimento alla comprovata difficoltà ad adempiere, mentre l’insolvenza è la definitiva incapacità ad adempiere.
Tale differenza è cruciale ai fini della legittimazione attiva, infatti, il debitore può proporre domanda di accesso alla procedura sia se versa in uno stato di crisi che d’insolvenza, viceversa, il creditore può chiedere la liquidazione controllata del debitore nel caso in cui esso si trovi solamente in stato d’insolvenza e congiuntamente ad essa presenti debiti scaduti e non pagati superiori ad € 50.000.
Come si svolge la procedura?
Sintetizzando estremamente l’argomento, di per sé lungo e dettagliato, e rimandando la trattazione completa in altre sedi, si può affermare che i compiti del Liquidatore nominato alla gestione della procedura sono:
- Formazione dello Stato Passivo contenente le domande d’insinuazione al passivo dei creditori;
- Redazione del Programma di Liquidazione secondo cui il Liquidatore individua il patrimonio complessivo del debitore e le modalità di monetizzazione;
- Esecuzione del Programma di Liquidazione;
- Riparto parziale o totale delle somme monetizzate;
- Esdebitazione del debitore inteso come beneficio al quale tutta la procedura tende e che consiste nel liberare il debitore dai debiti residui non soddisfatti.
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AUTORE:
Eugenio Apostolico