Un esportatore abituale ha la possibilità di acquistare (o importare) beni e servizi senza pagamento dell’imposta entro il limite delle operazioni non imponibili registrate nell’anno solare precedente (plafond fisso) o nei 12 mesi precedenti (plafond mobile). E’ l’articolo 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972 che offre a tali soggetti la possibilità di effettuare acquisti, che ordinariamente sconterebbero l’Iva, con la soluzione della non imponibilità. Lo status di esportatore abituale si raggiunge quando l’ammontare delle operazioni internazionali non imponibili, registrate nell’esercizio precedente (o nei 12 mesi precedenti), è superiore al 10% del volume d’affari complessivo. La richiesta al fornitore viene inoltrata telematicamente attraverso una
“lettera d’intento” nella quale viene indicato un importo entro il quale lo stesso fornitore è autorizzato ad emettere fattura in regime di non imponibilità.
Non è raro che l’esportatore abituale o anche il suo fornitore possano incorrere in errore; vediamo di seguito cosa può accadere e quali possono essere i possibili rimedi da mettere in campo. Quando a sbagliare è l’esportatore abituale che effettua acquisti di beni/servizi senza applicazione dell’Iva per un importo superiore al plafond disponibile, la violazione è regolarizzabile secondo una delle tre modalità illustrate nella risoluzione 16/E del 2017:
1) richiesta al fornitore di nota di variazione in aumento (interessi e sanzioni sono a carico del cliente);
2) emissione di autofattura a cura dell’esportatore abituale e versamento d’imposta, interessi e sanzioni (ridotte ricorrendo al ravvedimento operoso);
3) autofattura e assolvimento del debito per imposta e interessi in sede di liquidazione periodica, purché entro l’anno in cui è stata commessa la violazione (e sanzione ridotta con il ravvedimento).
Quando invece a commettere l’errore è il fornitore che emette fattura non imponibile per un importo superiore a quello indicato nella lettera d’intento, la violazione può essere sanata facendo riferimento alla disciplina ordinaria, con sanzione che va dal 100 al 200% dell’Iva non applicata (articolo 7, comma 3, Dlgs 471/97). Per rimediare, il fornitore dovrà emettere nota di debito e versare l’imposta oltre a interessi e sanzioni (ridotte ex articolo 13, Dlgs 472/97).
Il cessionario/committente potrà detrarre l’imposta tardivamente addebitata dal cedente/prestatore, facendo attenzione ai termini per l’esercizio del relativo diritto. La violazione del fornitore, tuttavia, s’intreccia con quella dell’esportatore abituale che, avendo ricevuto una fattura irregolare (erroneamente emessa come non imponibile), è tenuto a eseguirne la regolarizzazione (se non ha già provveduto il fornitore), versando l’imposta non applicata ed acquisendone il diritto alla detrazione, entro il trentesimo giorno successivo alla registrazione del documento, in modo da evitare l’autonoma sanzione prevista dell’articolo 6, comma 8, Dlgs 471/97.
Decorso tale termine, l’esportatore abituale resta infatti soggetto alla sanzione (100% dell’Iva non applicata) ancorché l’Erario
possa chiedere l’imposta solo al fornitore (a sua volta sanzionabile). Una volta resesi conto dell’errore è dunque opportuno che le due parti si accordino sulle modalità della sistemazione, evitando di procedere ognuna per conto proprio con il rischio di duplicare il versamento e di dover poi agire per il recupero del tributo.
Autore:
Fabio Giansanti


