La finalità dalla norma istitutiva dell’Ace (articolo 1 D.L. 201/2011) è quella premiare quelle le imprese che si finanziano con capitale proprio, concedendo alle stesse un risparmio fiscale commisurato agli incrementi dello stesso capitale proprio. L’agevolazione consiste nell’ammettere in deduzione dal reddito complessivo un importo corrispondente al “rendimento nozionale del nuovo capitale proprio”.
La novità introdotta dal “Decreto sostegni bis” (’articolo 19 D.L. 73/2021) prevede che , per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, sia possibile fruire della deduzione Ace con un’aliquota maggiorata. La norma prevede infatti che, agli incrementi di capitale proprio rispetto all’esercizio precedente, si applichi il coefficiente di remunerazione del 15%, anziché quello ordinario del 1,3%. Il beneficio si applica per gli incrementi patrimoniali effettuati nel corso dell’esercizio 2021, nel limite massimo di 5 milioni di euro. Per gli incrementi fatti registrare fino alla data del 31/12/2020 si continua ad applicare l’aliquota del 1,3%. Quest’ultima si applica anche sull’eventuale quota di incrementi 2021 eccedenti i 5 milioni di euro.
Per la fruizione dell’agevolazione maggiorata (15%) sono previste due modalità alternative:
- riduzione dell’imponibile nella dichiarazione dei redditi 2022
- trasformazione in credito d’imposta, calcolato applicando al rendimento nozionale le aliquote Ires o Irpef del 2020.
Nel primo caso non sono previsti particolari adempimenti, ma solo l’indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021.
Nel secondo caso invece sarà necessario inviare telematicamente il modello per la richiesta di fruizione del credito d’imposta ACE, entro la data del 30 novembre 2022. L’Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall’invio del modello di richiesta, comunicherà il riconoscimento del credito ovvero il diniego dello stesso. Una volta ottenuto il riconoscimento del credito il contribuente potrà utilizzarlo, a seconda della tipologia di incremento, con le seguenti tempistiche:
- dal giorno successivo a quello di avvenuto versamento del conferimento in denaro
- o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti
- ovvero dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare dell’utile di esercizio a riserva.
Il credito d’imposta spettante può alternativamente:
- essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997;
- essere chiesto a rimborso in dichiarazione dei redditi;
- essere ceduto a terzi mediante apposita piattaforma disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle entrate.
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